Art. 3.
(Modalità e requisiti per la concessione
dei marchi).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanare

 

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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo in particolare che:

          a) la richiesta di utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;

          b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 2, contenente altresì informazioni idonee a determinare l'origine e le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti semilavorati utilizzati nel processo produttivo;

          c) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;

          d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

      2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui all'articolo 1, comma 2, con riferimento ai diversi settori produttivi.
      3. I marchi di cui agli articoli 1 e 2 sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.

 

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      4. Il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare al rilascio dei marchi gruppi di imprese facenti parte di specifiche filiere produttive, che a tal fine si associno anche in forma consortile, ovvero gruppi di imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
      5. Sono istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico gli albi delle imprese abilitate ad utilizzare per i propri prodotti i marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i gruppi di imprese di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, il rilascio, la revoca e ogni variazione relativa all'utilizzo dei medesimi marchi.